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Statuto

STATUTO “ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO ZACCARIA”
DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

Art. 1: È costituita l’Associazione “Ex alunni Istituto Zaccaria”
Art. 2: Essa ha sede in Milano, in Via Commenda 5 c/o l’Istituto Zaccaria.
Art. 3: L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.
Art. 4: L’Associazione si propone come continuazione naturale e ideale del progetto educativo dei Padri Barnabiti dell’Istituto Zaccaria, mutandone lo spirito e gli scopi di solidarietà di ispirazione cattolica.
Accomunata dalla stessa matrice educativa e dalla condivisione dei medesimi valori, l’Associazione vuole favorire una formazione permanente tesa al coinvolgimento del laico nella vita e nello sviluppo della Chiesa.
Stimola, pertanto:
- l’incontro tra giovani ed adulti in differenti tappe dell’esperienza della vita;
- momenti di riunione dedicati al dialogo e alla crescita personale;
- iniziative di aggregazione ed opere sociali cui partecipino i soci e la stessa comunità scolastica, momenti di aggregazione culturale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5: Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle annuali quote sociali;
b) dal fondo concesso dall’Istituto Zaccari;
c) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 6 L’esercizio finanziario chiude al 30 maggio di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre verrà altresì predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio che verrà presentato all’Amministrazione dell’Istituto Zaccaria al fine di poter esprimere le valutazioni del caso, anche relative al consuntivo.

SOCI

Art. 7: Sono soci gli ex-alunni che verseranno l’apposita quota annuale di associazione che verrà regolarmente e periodicamente stabilita dal Consiglio direttivo. Sono da considerarsi ex-alunni coloro che hanno frequentato per almeno un anno l’Istituto Zaccaria.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, verranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8: I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali, individuati negli appositi spazi all’interno dell’Istituto Zaccaria, nelle modalità all’uopo regolamentate dal Consiglio direttivo e concordate con la Direzione dell’Istituto.

Art. 9: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio dopo due anni di consecutivo mancato pagamento della quota associativa annuale; l’indegnità verrà stabilita dal Consiglio direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10: L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da nove membri, di cui otto (8) eletti dall’Assemblea dei soci, ed uno (1) eletto dalla Comunità di Padri dell’Istituto Zaccaria all’interno della stessa, per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. Si stabilisce che almeno uno dei membri del Consiglio faccia parte della Comunità dei Padri dell’istituto Zaccaria.

Art. 11: Il Consiglio nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12: Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, attraverso comunicazione scritta, da diramarsi entro i 10 giorni anteriori alla data di convocazione, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13: Il Consiglio è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Amministrazione dell’Istituto Zaccaria.

Art. 14: Il Presidente, od in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 15: I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno entro il 30 maggio ed il 30 novembre, contestualmente alla riunione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione nel Notiziario degli “Ex alunni” ed altresì attraverso affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 c.c.

Art. 16: L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, sulle modifiche dello Statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 17: Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art. 18: L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano tra i soci presenti.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19: Le assemblee sono validamente costituite e delilberano con maggioranze previste dall’art. 21 c.c

ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 20: L’assistenza spirituale e religiosa dell’Associazione è curata e gestita da un componente della Comunità dei Padri dellI’Istituto Zaccaria, che parteciperà alle riunioni del Consiglio direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 21: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c., dall’assemblea, la quale, se necessario, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 22: Tutte le eventuali controversie sociali e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.